Venerdì 29/11/2024
a cura di AteneoWeb S.r.l.
L’articolo 121, comma 3-ter, del Decreto Rilancio (Dl n. 34/2020) prevede che banche, intermediari finanziari e assicurazioni debbano comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2024, le rate degli anni 2025 e successivi dei crediti tracciabili di tipo Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, acquistate a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell'importo delle corrispondenti detrazioni, per evitarne l’ulteriore ripartizione in sei rate annuali, di pari importo, non cedibili e utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
Nel Provvedimento del 21 novembre le Entrate hanno definito le modalità attuative del richiamato articolo 121, e di presentazione della comunicazione prevista. Il Provvedimento, inoltre, rimandava a successiva risoluzione l'istituzione dei codici tributo da utilizzare per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24 dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento, delle rate risultanti dall’ulteriore ripartizione.
Tali codici tributo arrivano puntuali con la Risoluzione delle Entrate n. 55/E del 26 novembre, e sono: