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Lunedì 20/11/2023
a cura di AteneoWeb S.r.l.

Non soggette a ritenuta le prestazioni assistenziali erogate dall'Ente bilaterale agli iscritti



Nella Risposta ad interpello n. 462 del 15 novembre 2023 l'Agenzia delle Entrate chiarisce in merito al trattamento fiscale del Contributo per malattia di lunga durata e del Bonus straordinario Covid–19 erogati dall'Ente Bilaterale, una tantum e in misura fissa, ai lavoratori dipendenti iscritti.
L'Ente Bilaterale che ha presentato l'interpello, dopo aver chiarito la natura e finalità dei due contributi, chiede se, in qualità di sostituto di imposta, debba applicare per i suddetti i contributi la ritenuta a titolo di acconto.

L'Agenzia chiarisce che i contributi in esame, corrisposti una tantum e in misura fissa agli iscritti che ne facciamo richiesta ed erogati per finalità assistenziali, non risultano inquadrabili in alcuna delle categorie reddituali di cui all'articolo 6 del Tuir (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa e redditi diversi). Conseguentemente, non sono soggetti a ritenuta di acconto ai sensi dell'articolo 23 del DPR n. 600/1973.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it

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